Patente a crediti nei cantieri

Cos’è la patente a crediti

La patente a crediti nei cantieri (o “patente a punti”) è un’autorizzazione digitale obbligatoria che consente a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

È stata introdotta dall’art. 29, comma 19, del D.L. 19/2024 (“Decreto PNRR 4”), che ha riscritto l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Il meccanismo operativo è disciplinato dal D.M. 132/2024 e dalle circolari e note dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Funziona come la patente a punti dell’automobilista: si parte con un punteggio, si perdono punti per le violazioni in materia di sicurezza, e sotto una soglia minima non si può più lavorare in cantiere.

Chi è obbligato

Sono obbligati a dotarsi della patente:

  • Imprese (comprese le imprese senza dipendenti che operano in cantiere con mezzi propri)
  • Lavoratori autonomi che prestano opera nei cantieri

Sono esclusi dall’obbligo (ai sensi dell’Allegato I del D.M. 132/2024):

  • Chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti, geometri che non operano fisicamente in cantiere)
  • Imprese in possesso di attestazione SOA di qualificazione in classifica pari o superiore alla III

Come funziona il punteggio

ElementoValore
Punteggio iniziale30 crediti
Soglia minima per operare15 crediti
Punteggio massimo100 crediti (30 iniziali + fino a 70 aggiuntivi)
  • Sotto i 15 crediti l’impresa o il lavoratore autonomo non può operare nei cantieri temporanei o mobili.
  • I crediti aggiuntivi si ottengono con investimenti in sicurezza, formazione e attività qualificanti (storicità dell’impresa, assenza di violazioni, adozione di sistemi di gestione della sicurezza, attività di consulenza e monitoraggio).

Requisiti per il rilascio

Per ottenere la patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) — imprese e lavoratori autonomi
  2. Adempimento degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008
  3. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità
  4. DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), ove previsto
  5. Designazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) — solo imprese

Il possesso dei requisiti è attestato tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: non è previsto l’upload di documentazione.

Come richiederla

La patente si richiede esclusivamente online, accedendo alla piattaforma Patente a Crediti (PaC) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:

  1. Accedere al portale servizi.ispettorato.gov.it con SPID personale o CIE
  2. Compilare l’istanza selezionando i requisiti posseduti
  3. Autodichiarare la veridicità dei requisiti

La procedura è gratuita e si svolge interamente online. La patente viene rilasciata in formato digitale e il punteggio è consultabile in ogni momento sul portale.

Decurtazione dei crediti

I crediti vengono decurtati in seguito a provvedimenti definitivi per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo la tabella dell’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.

Punti chiave aggiornati al 2026:

  • Lavoro irregolare (n. 21 dell’Allegato I-bis): la decurtazione è passata da 1 a 5 punti per ciascun lavoratore irregolare (modifica introdotta dal D.L. 159/2025, applicata agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026). La decurtazione scatta automaticamente alla notifica del verbale di accertamento.
  • Le violazioni più gravi (infortuni, violazioni ripetute, mancata formazione) comportano decurtazioni progressive fino a compromettere la soglia dei 15 crediti.

La gestione delle decurtazioni è affidata ai referenti PaC tramite il portale INL, con possibilità di ripristino dei crediti solo in caso di annullamento del verbale o dell’ordinanza.

Sospensione e revoca

Sospensione cautelare — scatta, tra l’altro, in caso di:

  • Infortunio mortale di un lavoratore
  • Infortunio con esiti invalidanti permanenti

Il D.L. 159/2025 ha introdotto un flusso informativo obbligatorio tra le Procure della Repubblica e l’INL per l’adozione tempestiva del provvedimento di sospensione.

Revoca — scatta in caso di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti. Dopo 12 mesi dalla revoca è possibile richiedere una nuova patente.

Come recuperare i crediti

Con la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, l’INL ha fornito le prime indicazioni operative e la modulistica per il recupero dei crediti decurtati.

Il recupero avviene attraverso percorsi di formazione e investimenti in sicurezza che attestano il miglioramento delle condizioni di prevenzione. Il punto di riferimento operativo è la piattaforma PaC e le indicazioni INL aggiornate.

Sanzioni: operare senza patente

Operare nei cantieri senza patente o con punteggio inferiore a 15 crediti comporta una sanzione amministrativa che, dopo l’inasprimento del D.L. 159/2025, parte da un minimo di 12.000 euro (in precedenza 6.000 euro).

Sono previste inoltre conseguenze per il committente e il responsabile dei lavori che non verificano il possesso della patente da parte delle imprese affidatarie ed esecutrici.

Chi verifica il possesso della patente

Sono tenuti a verificare il possesso della patente a crediti:

  • Committente e responsabile dei lavori
  • Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
  • Stazioni appaltanti (per gli appalti pubblici)

Scadenze e novità 2025–2026 (in sintesi)

DataProvvedimento
1° ottobre 2024Entrata in vigore dell’obbligo
1° novembre 2024Obbligo di aver effettuato la richiesta sul portale INL
19 settembre 2025Accordo parti sociali: attività di consulenza e monitoraggio = 2 crediti aggiuntivi
D.L. 159/2025Sanzione minima 12.000 €; lavoro irregolare da 1 a 5 punti/lavoratore; flusso Procure-INL per le sospensioni
28 luglio 2025Manuale Operativo piattaforma PaC
1° gennaio 2026Applicazione delle nuove decurtazioni (D.L. 159/2025)
24 giugno 2026Nota INL n. 4634: modulo per il recupero dei crediti
Marzo 2026Nota INL n. 609/2026 e Circ. INL 1/2026 (vademecum aggiornato)

Checklist: come adeguarsi

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Guida informativa aggiornata a ottobre 2026. Fonti: art. 27 D.Lgs. 81/2008 (mod. da D.L. 19/2024), D.M. 132/2024, D.L. 159/2025, note e circolari INL (n. 4634/2026, n. 609/2026, Circ. 1/2026). I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato.

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