Cos’è la patente a crediti
La patente a crediti nei cantieri (o “patente a punti”) è un’autorizzazione digitale obbligatoria che consente a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
È stata introdotta dall’art. 29, comma 19, del D.L. 19/2024 (“Decreto PNRR 4”), che ha riscritto l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Il meccanismo operativo è disciplinato dal D.M. 132/2024 e dalle circolari e note dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Funziona come la patente a punti dell’automobilista: si parte con un punteggio, si perdono punti per le violazioni in materia di sicurezza, e sotto una soglia minima non si può più lavorare in cantiere.
Chi è obbligato
Sono obbligati a dotarsi della patente:
- Imprese (comprese le imprese senza dipendenti che operano in cantiere con mezzi propri)
- Lavoratori autonomi che prestano opera nei cantieri
Sono esclusi dall’obbligo (ai sensi dell’Allegato I del D.M. 132/2024):
- Chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti, geometri che non operano fisicamente in cantiere)
- Imprese in possesso di attestazione SOA di qualificazione in classifica pari o superiore alla III
Come funziona il punteggio
| Elemento | Valore |
|---|---|
| Punteggio iniziale | 30 crediti |
| Soglia minima per operare | 15 crediti |
| Punteggio massimo | 100 crediti (30 iniziali + fino a 70 aggiuntivi) |
- Sotto i 15 crediti l’impresa o il lavoratore autonomo non può operare nei cantieri temporanei o mobili.
- I crediti aggiuntivi si ottengono con investimenti in sicurezza, formazione e attività qualificanti (storicità dell’impresa, assenza di violazioni, adozione di sistemi di gestione della sicurezza, attività di consulenza e monitoraggio).
Requisiti per il rilascio
Per ottenere la patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) — imprese e lavoratori autonomi
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), ove previsto
- Designazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) — solo imprese
Il possesso dei requisiti è attestato tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: non è previsto l’upload di documentazione.
Come richiederla
La patente si richiede esclusivamente online, accedendo alla piattaforma Patente a Crediti (PaC) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
- Accedere al portale servizi.ispettorato.gov.it con SPID personale o CIE
- Compilare l’istanza selezionando i requisiti posseduti
- Autodichiarare la veridicità dei requisiti
La procedura è gratuita e si svolge interamente online. La patente viene rilasciata in formato digitale e il punteggio è consultabile in ogni momento sul portale.
Decurtazione dei crediti
I crediti vengono decurtati in seguito a provvedimenti definitivi per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo la tabella dell’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.
Punti chiave aggiornati al 2026:
- Lavoro irregolare (n. 21 dell’Allegato I-bis): la decurtazione è passata da 1 a 5 punti per ciascun lavoratore irregolare (modifica introdotta dal D.L. 159/2025, applicata agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026). La decurtazione scatta automaticamente alla notifica del verbale di accertamento.
- Le violazioni più gravi (infortuni, violazioni ripetute, mancata formazione) comportano decurtazioni progressive fino a compromettere la soglia dei 15 crediti.
La gestione delle decurtazioni è affidata ai referenti PaC tramite il portale INL, con possibilità di ripristino dei crediti solo in caso di annullamento del verbale o dell’ordinanza.
Sospensione e revoca
Sospensione cautelare — scatta, tra l’altro, in caso di:
- Infortunio mortale di un lavoratore
- Infortunio con esiti invalidanti permanenti
Il D.L. 159/2025 ha introdotto un flusso informativo obbligatorio tra le Procure della Repubblica e l’INL per l’adozione tempestiva del provvedimento di sospensione.
Revoca — scatta in caso di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti. Dopo 12 mesi dalla revoca è possibile richiedere una nuova patente.
Come recuperare i crediti
Con la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, l’INL ha fornito le prime indicazioni operative e la modulistica per il recupero dei crediti decurtati.
Il recupero avviene attraverso percorsi di formazione e investimenti in sicurezza che attestano il miglioramento delle condizioni di prevenzione. Il punto di riferimento operativo è la piattaforma PaC e le indicazioni INL aggiornate.
Sanzioni: operare senza patente
Operare nei cantieri senza patente o con punteggio inferiore a 15 crediti comporta una sanzione amministrativa che, dopo l’inasprimento del D.L. 159/2025, parte da un minimo di 12.000 euro (in precedenza 6.000 euro).
Sono previste inoltre conseguenze per il committente e il responsabile dei lavori che non verificano il possesso della patente da parte delle imprese affidatarie ed esecutrici.
Chi verifica il possesso della patente
Sono tenuti a verificare il possesso della patente a crediti:
- Committente e responsabile dei lavori
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
- Stazioni appaltanti (per gli appalti pubblici)
Scadenze e novità 2025–2026 (in sintesi)
| Data | Provvedimento |
|---|---|
| 1° ottobre 2024 | Entrata in vigore dell’obbligo |
| 1° novembre 2024 | Obbligo di aver effettuato la richiesta sul portale INL |
| 19 settembre 2025 | Accordo parti sociali: attività di consulenza e monitoraggio = 2 crediti aggiuntivi |
| D.L. 159/2025 | Sanzione minima 12.000 €; lavoro irregolare da 1 a 5 punti/lavoratore; flusso Procure-INL per le sospensioni |
| 28 luglio 2025 | Manuale Operativo piattaforma PaC |
| 1° gennaio 2026 | Applicazione delle nuove decurtazioni (D.L. 159/2025) |
| 24 giugno 2026 | Nota INL n. 4634: modulo per il recupero dei crediti |
| Marzo 2026 | Nota INL n. 609/2026 e Circ. INL 1/2026 (vademecum aggiornato) |
Checklist: come adeguarsi
Serve assistenza?
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Guida informativa aggiornata a ottobre 2026. Fonti: art. 27 D.Lgs. 81/2008 (mod. da D.L. 19/2024), D.M. 132/2024, D.L. 159/2025, note e circolari INL (n. 4634/2026, n. 609/2026, Circ. 1/2026). I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato.

