Cos’è il whistleblowing
Il whistleblowing è la segnalazione, da parte di un lavoratore o collaboratore, di illeciti (violazioni di legge, frodi, corruzione, rischi per la salute pubblica) appresi nel contesto lavorativo.
La disciplina attuale è contenuta nel D.Lgs. 24/2023, che ha recepito la direttiva UE 2019/1937 e ha unificato in un unico testo le tutele per il settore pubblico e quello privato. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le sue disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023.
Chi è obbligato
Sono tenuti a istituire canali interni di segnalazione e a garantire le tutele:
- Settore pubblico: tutte le amministrazioni ed enti pubblici (senza eccezioni)
- Enti privati con una media annua di almeno 50 lavoratori subordinati (a tempo indeterminato o determinato) nell’ultimo anno
- Enti privati con meno di 50 dipendenti ma che hanno adottato un Modello 231 (D.Lgs. 231/2001)
- Enti che operano in settori specifici (servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente), indipendentemente dal numero di dipendenti
I tre canali di segnalazione
Il D.Lgs. 24/2023 prevede tre canali, utilizzabili in ordine di priorità:
- Canale interno — il canale che ogni ente obbligato deve istituire al proprio interno
- Canale esterno — il canale gestito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), attivabile quando il canale interno non è conforme, non è stato istituito, non ha dato seguito, o in casi specifici
- Divulgazione pubblica e denuncia all’autorità giudiziaria — ammesse solo a determinate condizioni (es. rischio di ritorsioni, pericolo imminente per l’interesse pubblico)
Requisiti del canale interno
Il canale interno di segnalazione deve garantire:
- Riservatezza dell’identità del segnalante, della persona segnalata e del contenuto della segnalazione
- Gestione da parte di personale autonomo e specificamente formato
- Modalità di segnalazione in forma scritta o orale (anche tramite piattaforme informatiche dedicate)
- Avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione
- Riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall’avviso di ricevimento (o dalla scadenza dei 7 giorni)
Tutele per il segnalante
La normativa garantisce al segnalante (e ai soggetti a lui collegati):
- Riservatezza dell’identità
- Divieto di ritorsioni (licenziamento, demansionamento, trasferimento, mobbing, mancato rinnovo): le ritorsioni sono nulle e il datore di lavoro deve provare che le misure adottate sono estranee alla segnalazione
- Misure di sostegno tramite gli enti del Terzo settore convenzionati con ANAC (es. informazione, assistenza, consulenza gratuita)
- Sanzioni disciplinari per chi viola le tutele o compie atti ritorsivi
Sanzioni ANAC
ANAC può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro quando accerta:
- Ritorsioni contro il segnalante, ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione, violazione dell’obbligo di riservatezza
- Mancata istituzione dei canali di segnalazione o mancata adozione delle procedure conformi alla legge
- Mancato svolgimento dell’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
Sono inoltre previste sanzioni per le segnalazioni false o infondate rese con dolo o colpa grave.
Novità 2025–2026
- Con la delibera n. 478 del 26 novembre 2025, ANAC ha approvato in via definitiva le nuove Linee Guida sui canali interni di segnalazione, aggiornando le precedenti (del. 311/2023). Le nuove Linee Guida forniscono indicazioni operative più dettagliate su procedure, requisiti e gestione delle segnalazioni interne.
Checklist: come adeguarsi
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Guida informativa aggiornata a ottobre 2026. Fonti: D.Lgs. 24/2023 (recepimento direttiva UE 2019/1937), Linee Guida ANAC del. 311/2023 e del. 478/2025, regolamento ANAC del. 301/2023. I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato.

